(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 31 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Istituzione, individuazione e classificazione 1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche e integrazioni, e' istituito il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri. 2. La perimetrazione definitiva del Parco naturale comprende i territori ricadenti nei comuni di Cosio D'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, indicati con apposito segno grafico nelle planimetrie in scala 1:25.000, numerate progressivamente 1 e 2 e allegate alla presente legge. 3. I territori cosi' individuati, per i fini e gli effetti di legge, sono classificati «parco naturale regionale» ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394/1991 e successive modifiche, e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/1995. 4. Fanno parte del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri anche i territori ricadenti nei Comuni di cui al comma 2, con l'eccezione del comune di Cosio d'Arroscia, indicati in via provvisoria nella cartografia di cui al medesimo comma 2 e qualificati come paesaggio protetto ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della legge regionale n. 12/1995, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 19 marzo 2002, n. 13 (modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio), i quali si distinguono da quelli classificati a parco naturale a norma del precedente comma 3, per le caratteristiche e le specificita' individuate nell'art. 8. 5. Il Piano del Parco, di cui all'art. 6, individua la perimetrazione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto di cui al comma 4, e detta la relativa disciplina sulla base di quanto previsto dall'art. 8.