(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del
                          31 ottobre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
            Istituzione, individuazione e classificazione

   1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre
1991,  n.  394  (legge  quadro  sulle  aree  protette)  e  successive
modifiche  e  integrazioni, della legge regionale 22 febbraio 1995 n.
12   (riordino   delle   aree  protette)  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  e nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004
n.  42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.
10  della  legge  6  luglio  2002  n.  137)  e successive modifiche e
integrazioni,  e'  istituito  il  Parco naturale regionale delle Alpi
Liguri.
   2.  La  perimetrazione  definitiva  del Parco naturale comprende i
territori  ricadenti  nei  comuni  di  Cosio  D'Arroscia,  Mendatica,
Montegrosso  Pian  Latte,  Pigna,  Rezzo,  Rocchetta Nervina, Triora,
indicati  con  apposito  segno  grafico  nelle  planimetrie  in scala
1:25.000,  numerate  progressivamente  1 e 2 e allegate alla presente
legge.
   3.  I  territori  cosi'  individuati,  per i fini e gli effetti di
legge,   sono   classificati  «parco  naturale  regionale»  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394/1991 e successive modifiche,
e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/1995.
   4.  Fanno  parte  del  Parco  naturale regionale delle Alpi Liguri
anche  i  territori  ricadenti  nei  Comuni  di  cui  al comma 2, con
l'eccezione   del   comune  di  Cosio  d'Arroscia,  indicati  in  via
provvisoria   nella   cartografia  di  cui  al  medesimo  comma  2  e
qualificati  come  paesaggio  protetto  ai  sensi  dell'art. 3, comma
1-bis, della legge regionale n. 12/1995, come modificato dall'art. 1,
comma  3,  della legge regionale 19 marzo 2002, n. 13 (modifiche alla
legge  regionale  22  febbraio  1995,  n. 12 e successive modifiche e
integrazioni  e  individuazione  di  ulteriori  forme  di  tutela del
territorio),  i  quali  si distinguono da quelli classificati a parco
naturale  a norma del precedente comma 3, per le caratteristiche e le
specificita' individuate nell'art. 8.
   5.   Il   Piano  del  Parco,  di  cui  all'art.  6,  individua  la
perimetrazione   definitiva   dei   territori  qualificati  paesaggio
protetto di cui al comma 4, e detta la relativa disciplina sulla base
di quanto previsto dall'art. 8.